REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI - IMPORTANTE NOVITA'

Il D.Lgs. 139/24, pubblicato in G.U. n. 231 del 02/10/24, dispone la modifica di un articolo del Testo Unico sull'Imposta di Registro, in cui si dispone (finalmente, secondo me) che nella cause civili nonché per i D.I., le spese di registrazione siano richieste dall'Agenzia delle Entrate in prima battuta nei confronti della parte o parti soccombenti (o debitori ingiunti) e, SOLO IN CASO DI INFRUTTUOSO RECUPERO DELL'IMPOSTA, nei confronti delle altre parti del giudizio (o della parte che ha promosso l'ingiunzione di pagamento), recuperando così il criterio della solidarietà che però assume ora il carattere della sussidiarietà per le parti vittoriose in giudizio (se quindi non vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese, aggiungerei io).

  • Qui il nuovo comma aggiunto all'art. 57 del DPR 131/86:
    1) al comma 1, la parola: «633,» e' soppressa e dopo le
    parole: «del Codice di procedura civile», sono inserite le seguenti:
    «, salvo quanto previsto dal comma 1.1»;  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  "1.1 Per i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria recanti
    condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla
    consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui
    all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione e'
    eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1,
    a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia
    delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte
    condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui
    confronti il decreto ingiuntivo e' divenuto esecutivo. L'avviso di
    liquidazione per la richiesta dell'imposta e' notificato anche alle
    altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per
    il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti
    del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di
    tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei
    confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi."

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