Qui il nuovo comma aggiunto all'art. 57 del DPR 131/86:Il D.Lgs. 139/24, pubblicato in G.U. n. 231 del 02/10/24, dispone la modifica di un articolo del Testo Unico sull'Imposta di Registro, in cui si dispone (finalmente, secondo me) che nella cause civili nonché per i D.I., le spese di registrazione siano richieste dall'Agenzia delle Entrate in prima battuta nei confronti della parte o parti soccombenti (o debitori ingiunti) e, SOLO IN CASO DI INFRUTTUOSO RECUPERO DELL'IMPOSTA, nei confronti delle altre parti del giudizio (o della parte che ha promosso l'ingiunzione di pagamento), recuperando così il criterio della solidarietà che però assume ora il carattere della sussidiarietà per le parti vittoriose in giudizio (se quindi non vi sia stata compensazione totale o parziale delle spese, aggiungerei io).
1) al comma 1, la parola: «633,» e' soppressa e dopo le
parole: «del Codice di procedura civile», sono inserite le seguenti:
«, salvo quanto previsto dal comma 1.1»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1.1 Per i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria recanti
condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla
consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui
all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione e'
eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1,
a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia
delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte
condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui
confronti il decreto ingiuntivo e' divenuto esecutivo. L'avviso di
liquidazione per la richiesta dell'imposta e' notificato anche alle
altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per
il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti
del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di
tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei
confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi."