Legge di Bilancio: il mancato pagamento del CU estingue la causa

Nella Legge di Bilancio appena presentata è previsto che il mancato pagamento (anche parziale) del contributo unificato, se non sanato entro il termine di 30 giorni fissato dal giudice alla prima udienza, comporterà l'estinzione del giudizio.

Non più possibile, quindi, il recupero forzoso successivo del C.U. dovuto, ma sostanzialmente una nuova "causa di procedibilità" dell'azione.

Una disposizione che farà discutere...


1. Dopo l’articolo 307 del Codice di procedura civile è inserito il seguente:


«Art. 307-bis


(Estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato)


Il processo si estingue per omesso o parziale pagamento del contributo unificato.


Alla prima udienza il giudice, verificato l’omesso o il parziale pagamento, assegna


alla parte interessata termine di trenta giorni per il versamento o l’integrazione del


contributo e rinvia l’udienza a data immediatamente successiva. A tale udienza il


giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l’estinzione


del giudizio.


In caso di mancato o parziale pagamento, nel termine assegnato ai sensi del


secondo comma, del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda


riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l’intervento volontario in confronto


di tutte le parti o per la proposizione dell’impugnazione incidentale, il giudice


dichiara l’improcedibilità della domanda cui si riferisce l’inadempimento.


Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti cautelari


e possessori. Si applicano alle controversie disciplinate dal rito del lavoro e al


processo esecutivo.».

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