Nella Legge di Bilancio appena presentata è previsto che il mancato pagamento (anche parziale) del contributo unificato, se non sanato entro il termine di 30 giorni fissato dal giudice alla prima udienza, comporterà l'estinzione del giudizio. Non più possibile, quindi, il recupero forzoso successivo del C.U. dovuto, ma sostanzialmente una nuova "causa di procedibilità" dell'azione. Una disposizione che farà discutere... 1. Dopo l’articolo 307 del Codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 307-bis (Estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato) Il processo si estingue per omesso o parziale pagamento del contributo unificato. Alla prima udienza il giudice, verificato l’omesso o il parziale pagamento, assegna alla parte interessata termine di trenta giorni per il versamento o l’integrazione del contributo e rinvia l’udienza a data immediatamente successiva. A tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l’estinzione del giudizio. In caso di mancato o parziale pagamento, nel termine assegnato ai sensi del secondo comma, del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l’intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell’impugnazione incidentale, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda cui si riferisce l’inadempimento. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti cautelari e possessori. Si applicano alle controversie disciplinate dal rito del lavoro e al processo esecutivo.».